| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.P.R. 16/12/1992 n. 4952 . È da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. 3 . Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi: esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 4 . Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta. 5 . Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. 6 . È da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari opropagandistici. 7. È da qualificare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 8 . Nel termine generico "altri mezzi pubblicitari", indicato negli articoli successivi, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: insegne, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, striscioni, locandine e stendardi. Art. 48. (art. 23 cod. Str.) (dimensioni dei cartelli pubblicitari) 1 . I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di sei metri quadrati, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di venti metri quadrati; se installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali. 2 . Il limite di superficie di cui al comma precedente viene ridotto da sei a tre metri quadrati se i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono installati lungo o in prossimità delle strade, fuori dai centri abitati capoluoghi di provincia, entro la distanza di chilometri cinque dal cartello di indicazione del centro abitato. Art. 49. (art. 23 cod. Str.) (caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi) 1 . I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. 2 . Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. 3 . Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma quarto, del codice. 4 . I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare un quinto dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario. 5 . Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. 6 . I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'articolo 51, comma nono, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. Art. 50. (art. 23 cod. Str.) (caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi) 1 . Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento. 2 . Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo. 3 . La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso. 4 . Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali. Art. 51. (art. 23 cod. Str.) (ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza) 1 . Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è vietata l'affissione di manifesti come definiti nell'articolo 47. 2 . Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto al successivo comma quinto, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: A) m 3 dal limite della carreggiata; B) m 150 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; C) m 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; D) m 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; E) m 150 prima dei segnali di indicazione; F) m 100 dopo i segnali di indicazione; G) m 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali; H) m 300 dalle intersezioni; I) m 200 dagli imbocchi delle gallerie; L) m 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi. 3 . Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti: A) sulle pertinenze di esercizio delle strade; B) in corrispondenza delle intersezioni; C) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; D) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza; E) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi; F) sui ponti e sottoponti; G) sui cavalcavia loro rampe; H) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento. 4 . Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, salvo quanto previsto al comma quinto, è vietato in tutti i punti indicati al comma terzo, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: A) m 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni; B) m 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie; C) m 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le limitazioni di cui sopra non si applicano alle transenne parapedonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni. 5 . Le norme di cui ai commi secondo e quarto, e quella di cui al comma terzo limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della sede stradale, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma primo, del codice. 6 . Le distanze indicate ai commi secondo e quarto, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata. Entro i centri abitati il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale. 7 . Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia, di un solo cartello pubblicitario di indicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio, della superficie massima di 3 m quadri ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. I cartelli non possono essere collocati a distanza inferiore a 200 m tra di loro e dagli altri cartelli. 8 . Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, semprechè siano rispettate le distanze minime previste dai commi secondo e quarto. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1,00 m quadri, non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari. 9 . I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente: A) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali; B) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma terzo e le distanze di cui ai commi secondo e quarto si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali. 10 . L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltrechè durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi secondo e quarto si riducono rispettivamente a 100 ed a 25 m. 11 . È vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 10 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. 12 . È vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali. Art. 52. (art. 23 cod. Str.) (ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio) 1 . Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera il 5 per cento delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo c e f, e l'uno per cento delle stesse aree se trattasi di strade di tipo a e b, semprechè gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.
Pagina 11/66 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|